Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Certificazione anno 2022

L’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disciplinato la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché in quello del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Tali agevolazioni consistono nell’erogazione, da parte dei comuni interessati, di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dei citati esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo, secondo la tassativa procedura analiticamente descritta nella norma.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2022 (reperibile in allegato al comunicato di finanza locale n. 3 del 26 gennaio 2023), si è proceduto a ripartire il fondo in argomento per il ristoro delle agevolazioni concesse dai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti negli anni 2020 e 2021.

Inoltre, con il medesimo provvedimento sono state fissate le modalità di riparto del fondo per gli anni successivi, stabilendo che:
1. le ulteriori dotazioni annuali del fondo, previste a decorrere dall’anno 2022, sono ripartite con analoghi provvedimenti, da adottarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, assegnando a ciascun ente l’importo complessivo dei contributi annui, determinati ai sensi del medesimo articolo 30-ter, certificato dagli enti interessati al Ministero dell’interno con procedura telematica;
2. a tal fine questo Ministero rende disponibile entro il 31 marzo di ciascun anno decorrente dal 2023, sul proprio sito internet istituzionale, alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell’anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui all’articolo 30-ter, comma 2.
3. la certificazione deve essere trasmessa, a cura del responsabile del servizio finanziario dei comuni beneficiari, tassativamente tramite le modalità di cui al punto precedente, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno decorrente dal 2023.

Ciò premesso, si comunica che a decorrere dal prossimo 20 marzo sarà disponibile alla pagina web sopra indicata la certificazione telematica concernente l’importo complessivo dei contributi ex art. 30-ter concessi per l’anno 2022 dai comuni fino a 20.000 abitanti, che dovrà essere trasmessa dagli enti interessati con le modalità sopra indicate entro il 30 aprile 2023.
Gli enti interessati sono quelli con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020.
La mancata trasmissione della citata certificazione comporterà l’esclusione dal decreto interministeriale di riparto del fondo per l’anno 2022 previsto dal citato articolo 30-ter, comma 6, secondo periodo.

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